Sono molti i quesiti che giungono in redazione riguardanti l'esatta individuazione dei beneficiari del congedo biennale retribuito per l'assistenza di un parente o affine disabile grave.
Riepiloghiamo di seguito la disciplina attualmente vigente.
L’art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, riconosce al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità il diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa, con conservazione del posto di lavoro (art.4, comma 2, L. n. 53/2000).
In caso di mancanza, decesso o patologie del coniuge convivente, la normativa individua in subordine ulteriori categorie di soggetti, stabilendo il seguente ordine di priorità sulla base del vincolo di parentela con il disabile:
- al coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- al figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- ai fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
- ai parenti/affini entro il terzo grado conviventi della persona disabile in situazione di gravità.
Quest'ultima categoria è stata prevista dopo la sentenza n. 203/2013 con cui la Corte Costituzionale – anche al fine di garantire una particolare tutela in favore dei familiari di soggetti portatori di handicap in condizione di gravità – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, nella parte in cui non includeva nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione (cfr. circ. INPS n. 159/2013).
Con circolare n. 41/2009 l’Inps ha anche precisato che i genitori naturali o adottivi e affidatari del disabile hanno titolo a fruire del congedo solo nella misura in cui si verifichi una delle condizioni sotto riportate:
- il figlio – portatore di handicap – non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
- il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
Il congedo straordinario non può essere richiesto:
- durante le pause di sospensione contrattuale in caso di contratto di lavoro part-time verticale;
- quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni);
- nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti L. 104/1992.
Durante tutto il periodo di fruizione del beneficio viene corrisposta una indennità nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito determinato annualmente con Decreto ministeriale (per il 2014 pari ad Euro 47.351,12).
I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono coperti da contribuzione figurativa, per cui sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Per la stessa persona disabile in situazione di gravità non possono essere richiesti più di 2 anni di assenza a tale titolo: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto. I periodi di congedo straordinario sono computati nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, ovvero due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari (art. 42, co 5, D.lgs. 151/2001).
In caso di pluralità di persone disabili in situazione di gravità il congedo spetta per ciascuno di essi nei limiti sopra indicati. Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del "raddoppio" del congedo straordinario.
Il congedo è frazionabile soltanto a giorni interi e non ad ore.