Sinergie di Scuola

Con messaggio n. 77 del 13/06/2014 il Mef ha dato conto della risposta della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – IGOP, che con nota prot. n. 30855 del 21/05/2014, ha fornito chiarimenti in merito agli effetti sulla corresponsione della tredicesima mensilità dei periodi di congedo per assistenza a soggetti con handicap grave ai sensi dell’art. 42, dal comma 5 al comma 5ter, del D.L.vo 151/2001.

Secondo la Ragioneria, “il rateo di tredicesima, in quanto voce fissa e continuativa maturata mensilmente, debba essere computato nel calcolo dell’indennità da corrispondere, ritenendo che l’esplicita previsione della non utilità del periodo di congedo ai fini della tredicesima mensilità sia stata introdotta dal legislatore per evitare una doppia corresponsione del citato emolumento”. 

In tal senso si era anche espresso il Dipartimento della funzione pubblica che, con nota prot. n. 0050290 P-4.17.1.7.5 del 30/12/2013, aveva affermato la necessità dell’inclusione del rateo di tredicesima nel calcolo dell’indennità spettante.

Quindi, l'importo di ciascun assegno utilizzato (codici 480 - INDENNITA' ART.80 L.388/2000 (TIPO STIP), 481 - INDENNITA' ART.80 L.388/2000 (TIPO IIS), e 482 - INDENNITA' ART.80 L.388/2000 (TIPO ACCESS)) deve comprendere anche le quote di rateo di tredicesima mensilità riferite, rispettivamente, allo stipendio, all'i.i.s. e agli assegni accessori da corrispondere per tredici mensilità.

Leggi altri contenuti su:

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.