Nella seduta pomeridiana del 29 settembre la Commissione Istruzione del Senato ha approvato all'unanimità e in via definitiva il ddl recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico".
La legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
Le finalità della legge sono garantire il diritto all’istruzione delle persone con DSA, favorire il successo scolastico, ridurre i disagi relazionali ed emozionali e adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti.
Allo stesso modo è necessario preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA, favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi e incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione.
La diagnosi dei DSA deve essere effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente e comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentino persistenti difficoltà, la scuola dovrà trasmettere apposita comunicazione alla famiglia.
Il ruolo delle scuole in tal senso è fondamentale: è infatti compito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali. L’esito di tali attività non costituisce comunque una diagnosi di DSA.
Per gli anni 2010 e 2011, nell’ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, la legge prevede una spesa pari a un milione di euro per ogni anno.
Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche dovranno inoltre garantire l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, l’introduzione di strumenti compensativi, e per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.
Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Miur individuerà con proprio decreto le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti, le misure educative e didattiche di supporto, nonché le forme di verifica e di valutazione.
Entro due mesi invece sarà istituito presso il Miur un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA, con compiti istruttori in ordine alle funzioni che la legge attribuisce al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.