Il diritto alle ferie per il dipendente, assicurato dall’art. 36 della Costituzione, garantisce il ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta; tale ristoro si rende nei fatti necessario anche a fronte dell’assistenza ad un invalido, che comporta un aggravio in termini di dispendio di risorse fisiche e psichiche.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con ordinanza 1 marzo – 8 giugno, n. 14187, intervenendo sul caso di un lavoratore al quale erano stati decurtati due giorni di ferie annuali in conseguenza del godimento dei permessi concessi ex art. 33 della legge n. 104 del 1992 per assistere un familiare con disabilità grave.
La Cassazione ricorda che i permessi per l’assistenza ai portatori di handicap poggiano sulla tutela dei disabili predisposta dalla normativa interna ed in primis dagli artt. 2, 3, 38 Cost. - ed internazionale - quali sono la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18.
In particolare, la Convenzione ONU prevede il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità.
Per tale ragione, la funzione dei permessi e con i principi indicati impongono quindi l’interpretazione della disposizione maggiormente idonea ad evitare che l’incidenza sull’ammontare della retribuzione possa portare ad una riduzione dello stipendio dei congiunti del familiare disabile, tale da disincentivare l’utilizzazione del permesso stesso.