Con la nota prot. n. 9717 del 12/04/2016, indirizzata all’USR Friuli Venezia Giulia in risposta ad alcuni quesiti e di cui molti altri USR stanno tenendo conto emanando apposite indicazioni, il Miur ha chiarito che per il personale docente che ha differito la presa di servizio, la valutazione del periodo di prova e di formazione, corredata di tutta la documentazione prevista, deve essere curata dall’istituzione scolastica di effettivo servizio del docente in prova e formazione. La stessa scuola provvederà a trasmettere tutta la documentazione al Dirigente dell’istituzione scolastica di titolarità giuridica del docente, che emetterà il provvedimento di conferma in ruolo.
Per quanto concerne i servizi utili ai fini del periodo di formazione e prova, è opportuno che l’obbligo dei 180 giorni di servizio e dei relativi 120 giorni di attività didattica venga proporzionalmente ridotto per i neoassunti della fase C che l’amministrazione ha immesso in ruolo a dicembre 2015.