Sinergie di Scuola

Supplenze

Il 25 luglio il MIM ha trasmesso agli USR la nota per le supplenze per l'a.s. 2024/25.

Sull'argomento, la UIL Scuola RUA ha proposto un'interessante sintesi con procedure e normativa di riferimento su rinunce e sanzioni in caso di rinuncia.

La riportiamo di seguito.

Sanzioni per le supplenze al 31/8 o 30/6 (SCHEDA)

Mancata presentazione della domanda sedi/classi di concorso/tipologie di posto non espressi 

  • Chi non presenta la domanda per partecipare all’assegnazione delle supplenze non potrà ottenere, per l’a.s. 2024/25, incarichi al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS per tutte le graduatorie cui abbia titolo.
  • Chi presenta la domanda ma non esprime alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, qualora al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto per le preferenze espresse, è considerato rinunciatario limitatamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, per l’a.s. 2024/25, non potrà ottenere supplenze dalle GaE o GPS per cui sia risultato in turno di nomina.

Rinuncia alla sede assegnata o mancata presa di servizio

La rinuncia alla supplenza conferita (tramite il sistema informatizzato) o la mancata presa di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’a.s 2024/25.

Abbandono del servizio

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08, da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione sia per l’a.s 2024/25 che 2025/26.

Sanzioni per le nomine finalizzate al ruolo da GPS I fascia sostegno

Mancata presentazione della domanda

La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.

L’aspirante mantiene la propria posizione nelle GPS (anche per eventuali altre classi di concorso/tipologie di posto) e può partecipare alla ordinaria procedura delle supplenze.

Presentazione della istanza e mancata indicazioni di alcune sedi

In questo caso l’aspirante partecipa solo per le sedi indicate e risulta rinunciatario per quelle non espresse.

Presentazione della istanza e mancata assegnazione dell’incarico

Anche in questo caso l’aspirante mantiene la propria posizione nelle GPS (anche per eventuali altre classi di concorso/tipologie di posto) e può partecipare alla ordinaria procedura delle supplenze.

Presentazione della istanza e assegnazione dell’incarico

L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze per l’a.s. 2024/25, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto.

Rinuncia all’incarico assegnato

La rinuncia all’incarico, dopo l’assegnazione della sede, preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno e preclude anche la partecipazione alla ordinaria procedura sulle supplenze (il docente mantiene titolo ad accettare le supplenze brevi da graduatorie di istituto).

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