Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ha previsto che “in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione”.
In attesa della suddetta ordinanza, il M.I. ha emanato la nota 1515 dell'1/09/2020 secondo la quale la modifica introdotta dal D.L. 22/2020 “nulla dispone per quanto concerne la valutazione intermedia” che resterebbe disciplinata ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 62/2017 “e dunque con votazione in decimi”. Allo stesso modo, precisa la nota, nulla cambia, a normativa vigente, rispetto alla valutazione sintetica per quanto concerne l’IRC e l’alternativa, nonché il comportamento.
Molto critica la FLC CGIL: "Ancora una volta rileviamo sul tema della valutazione un intervento del Ministero - inopportuno nel metodo e nel merito - che si avventura in un'interpretazione discutibile della norma non tenendo conto:
- della natura e della finalità della valutazione degli apprendimenti nella scuola
- del fatto che la valutazione finale non rappresenta un “segmento” di valutazione ma il risultato di un’azione complessiva che coinvolge tutto il progetto didattico annuale
- che i criteri di valutazione che i collegi dei docenti dovranno definire non possono basarsi su modalità disomogenee tra un periodo didattico e l’altro (valutazione intermedia con voto numerico, valutazione finale con giudizio descrittivo)
- che i risultati di apprendimento del primo e secondo periodo devono essere riportati su una scheda di valutazione da modificare
- che nel PTOF della scuola dovranno essere integrati i profili corrispondenti ai descrittori che l’Ordinanza dovrà individuare.
Riteniamo che l’abolizione del voto numerico nella scuola primaria non sia semplice questione burocratica o di restyling, ma implichi un’innovazione metodologica e didattica, di cui la valutazione è parte integrante, volta a sostenere e promuovere lo sviluppo e il progresso degli apprendimenti e della personalità delle bambine e dei bambini.
La valutazione rifugge dalle medie aritmetiche e dalla mera corrispondenza voto/giudizio ma tiene conto delle condizioni di partenza e dei progressi conseguiti dell’alunno, dei punti di forza e delle criticità rilevate nel suo percorso di apprendimento.
Per questo è importante che si apra subito nei collegi dei docenti una riflessione sull’innovazione prevista dal dl 22/2020 e si adottino criteri di valutazione coerenti all’idea di scuola inclusiva, capace di “promuovere” il pieno sviluppo della persona e il successo formativo di tutte e di tutti.
Riteniamo inoltre necessaria, e in tal senso solleciteremo il ministero, la tempestiva predisposizione dell’Ordinanza da sottoporre al parere obbligatorio del CSPI, per dare alle scuole prima dell’inizio delle lezioni una cornice di riferimento entro cui poter attuare un’innovazione che rappresenta un significativo punto di avanzamento per realizzare il dettato costituzionale di una scuola della Repubblica che promuova pari opportunità, conoscenza diffusa, cittadinanza attiva".