Nelle ultime settimane, una pronuncia della Corte di Cassazione ha riportato l’attenzione sulla annosa questione dei permessi personali, in particolar modo relativamente alle modalità di fruizione e possibilità del Dirigente, scolastico in questo caso, di opporsi alla richiesta.
Nel premettere che la previsione è replicata, in maniera similare, anche in altri CCNL valevoli per altri comparti, rammentiamo che l’art. 15, comma 2 del CCNL vigente espressamente dispone, per il personale scolastico: «Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione [...]».
La disposizione è stata estesa anche al personale a tempo determinato con il CCNL 2019-2021 (art. 35, comma 12).
Il contenuto del testo non eccelle in precisione, e di conseguenza ha dato luogo a interpretazioni molto discusse e vari interventi giurisprudenziali.
In Sinergie di Scuola n. 143 - Novembre 2024, Francesca Romana Ciangola prova a fare chiarezza e a rispondere ad alcune domande:
- che differenza c'è tra domanda e comunicazione?
- l'autocertificazione della motivazione è obbligatoria?
- come motivare adeguatamente la richiesta affinché non possa essere respinta dal Dirigente scolastico?
All'articolo è allegato anche un facsimile di richiesta di permesso per motivi personali o familiari.