L’obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l’allontanamento dall’abitazione indicata all’ente previdenziale quale luogo di permanenza durante la malattia sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Qualora tale comunicazione sia stata omessa o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto, ma l’omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati.
Il principio è stato recentemente ribadito con la sentenza n. 3294 del 19/02/2016, con la quale la Corte di Cassazione ha ricordato l'orientamento maggioritario secondo il quale l’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincide necessariamente con l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore - pur presente in casa - che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. Ad ogni modo, la prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore.
Nella fattispecie la Corte d'Appello aveva dato ragione all'Inps nei confronti di un lavoratore dipendente che, pur avendo fornito la prova dell’esistenza di un motivo socialmente apprezzabile per l’allontanamento dal domicilio durante il periodo di malattia (un grave incidente stradale subito dal nipote e la necessità di accompagnare la sorella presso la clinica in cui il figlio era stato ricoverato), non aveva nemmeno tentato di dimostrare l’impossibilità di avvisare il datore di lavoro e l’INPS della repentina partenza e non era riuscito a dimostrare sufficientemente l’inevitabilità del viaggio, posto che il ricorrente non aveva allegato nè provato che la sorella non era in grado di raggiungere la località dell'incidente autonomamente. Inoltre, era sfornita di qualsiasi indice di prova l’affermazione che la sorella era in preda alla disperazione e che avrebbe potuto compiere qualsiasi gesto.
La Cassazione concorda con la Corte d'Appello, ritenendo che i motivi di ricorso non sono idonei a dimostrare che il lavoratore, durante il periodo di malattia, abbia adottato una condotta diligente volta a consentire all’ente previdenziale i controlli sanitari.
"Invero, - conclude la sentenza - l’obbligo dell’INPS di erogare l’indennità di malattia permane, anche a fronte di un comportamento del lavoratore che si sottragga alla verifica sanitaria, solamente ove ricorrano serie e comprovate ragioni, quale l'indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio, e considerato l’obbligo di cooperazione in capo all’assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela. Il ricorso non ha illustrato quali erano le ragioni di indifferibilità dell’allontanamento dal domicilio del lavoratore e non ha nemmeno fornito i motivi della mancata collaborazione con l’ente previdenziale.
Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, nel caso di specie non ricorre né un caso di forza maggiore né una situazione cogente che abbia reso indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, bensì una mera opportunità di assistere un proprio familiare. Né è emersa la collaborazione del lavoratore con l’ente previdenziale in ordine al mutamento di domicilio durante il periodo di malattia, comunicazione imposta dall’obbligo di diligenza preordinato a consentire i controlli sanitari".