Sinergie di Scuola

Con l'avvio dell'anno scolastico 2017/18 trova definitiva applicazione la nuova disciplina dei comandi del personale scolastico prevista dai recenti interventi normativi in materia (legge 190/14, art.1 comma 331, e legge 107/15 art. 1 comma 65). In tale contesto, tuttavia, permane l'unica eccezione del rinvio all'anno scolastico 2019/20 della soppressione dei comandi di cui al comma 8 dell' art 26 della legge 448/98 a beneficio degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale o di assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e delle Associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Pertanto nell'anno scolastico 2017/18, secondo quanto comunicato con nota del 28 giugno, possono essere individuati:

a) 732 docenti per i progetti nazionali della legge 107/15 nella ripartizione definita per ciascun Ufficio scolastico dal Decreto ministeriale 659/16;

b) 100 docenti per le assegnazioni presso gli Enti e delle Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale o di assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;

c) 50 docenti per le assegnazioni presso le Associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

I Dirigenti scolastici e i docenti distaccati a supporto dell' autonomia scolastica previsti dall'art. 26 primo periodo della legge 448/98, individuati dalle procedure di selezione espletate nel 2016 per il triennio 2016-2019 possono essere unicamente sostituiti in caso di rinuncia, cessazione o destinazione a diverso incarico. Tale sostituzione avverrà mediante lo scorrimento delle graduatorie e solo in caso di esaurimento delle medesime gli Uffici competenti potranno attivare nuove selezioni.

Infine, verrà in tempi brevi definita la procedura per l'attuazione del comma 2 dell'art 13 del decreto legislativo 64 del 13 aprile 2017 con riferimento al personale distaccato presso il Miur e presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Per l'anno scolastico 2017/18 le richieste di assegnazione dovranno essere inviate via PEC entro le ore 23.59 del 10 luglio 2017 al seguente indirizzo mail: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it.

Le assegnazioni di cui alle lettere b) e c) comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato. Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai Dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d'istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo. Le medesime disposizioni si applicano anche al personale distaccato a supporto dell' autonomia scolastica.

Qualora il collocamento fuori ruolo abbia durata non superiore ad un quinquennio i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento. I collocamenti fuori ruolo che abbiano durata superiore ad un quinquennio comportano quindi la perdita della sede di titolarità. A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di comando si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.

I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando hanno priorità di rientro come titolari, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità. Ai Dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.

L'orario di servizio del personale docente collocato in posizione di comando è di 36 ore settimanali, non è previsto il servizio ad orario parziale. I Dirigenti scolastici mantengono le condizioni di servizio del proprio CCNL

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