L'art. 15, comma 3, del CCNL Scuola prevede per il personale docente e ATA a tempo indeterminato un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo, ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
Tali permessi possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico con gli altri permessi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, vale a dire:
- permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi o esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico,
compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi;
- tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al Dirigente scolastico da parte del personale docente e Ata, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
Durante tali periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
Per il personale a tempo determinato, la norma di riferimento è l'art. 19, comma 12, del medesimo CCNL: il personale docente e Ata assunto a tempo determinato ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi, come quelli per lutto di cui al comma 9, sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Anche i Dirigenti scolastici hanno diritto ad analogo permesso: il CCNL dell'Area V della Dirigenza Scuola e Afam prevede che il dirigente ha diritto di assentarsi dal servizio, conservando la retribuzione, nei seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente occorrenti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetti componenti la famiglia anagrafica o di affini di primo grado in ragione di giorni tre anche non consecutivi per evento;
- particolari motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno scolastico;
- per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio, con decorrenza entro il quarto giorno dal matrimonio stesso.
Per il Dirigente, gli eventi di cui sopra devono essere dichiarati agli atti dell’Istituzione anche mediante autocertificazione e comunicati alla Direzione regionale. Tali assenze possono cumularsi nell'anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio. Inoltre, durante i predetti periodi di assenza, al Dirigente spetta l'intera retribuzione, compresa quella di posizione.
Alcune precisazioni
Non è prevista la possibilità di frazionare il congedo, quindi i 15 giorni vanno fruiti consecutivamente.
Inoltre, secondo quanto chiarito dall'Aran, è opportuno tener conto dei seguenti aspetti:
- in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che invece può essere goduto una sola volta (Pret. Milano 4.8.1986). In pratica, se si contrae prima il matrimonio civile e poi quello religioso non è possibile richiedere due congedi matrimoniali. Per la legge italiana ha validità esclusivamente il matrimonio civile, mentre a quello religioso sono collegati effetti civili solo quando la sua celebrazione avviene in assenza di un precedente vincolo civile;
- il diritto al congedo non sorge quando sia celebrato solo quello religioso, senza trascrizione (Pretura Fermo 18.2.1991);
- il beneficio compete in caso di divorzio, quando venuto meno a tutti gli effetti civili il precedente matrimonio, il dipendente contragga un nuovo matrimonio (TAR LAZIO sez.I 21.3.1991 n.382, TAR LAZIO sez.I 15.1.1991 n.11). Quindi, in caso di matrimonio contratto a seguito di scioglimento del precedente, spetta nuovamente il periodo di congedo matrimoniale.
Come richiedere il permesso
Per il personale docente e Ata, sia a tempo determinato sia indeterminato, la domanda va prodotta al Dirigente scolastico della scuola presso la quale presta servizio e, successivamente alla fruizione, produrre il certificato di matrimonio o un'autocertificazione.
Per i Dirigenti scolastici, la richiesta deve essere indirizzata alla competente Direzione regionale.
Nella sezione Modulistica sono disponibili alcuni modelli utili.