Riportiamo di seguito il parere ARAN CIRS100 riguardante la fruizione del congedo matrimoniale da parte di un supplente.
Una dipendente assunta con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico può fruire del congedo matrimoniale in occasione del matrimonio religioso, avendo già la stessa contratto matrimonio civile in un periodo antecedente alla stipulazione del contratto di lavoro con la scuola ove presta servizio e/o con altri istituti?
Il CCNL del 19 aprile 2018 ha mantenuto la disciplina dell’art. 19 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”.
Tale articolo, al comma 12, prevede che il personale docente e ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
Nel caso in cui un lavoratore celebri prima il matrimonio civile e successivamente quello religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente, o in occasione del matrimonio civile o in occasione di matrimonio religioso.
Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso. Infatti, lo sdoppiamento temporale della celebrazione, civile e religiosa, non comporta una duplicazione del congedo, che resta unico, in quanto lo stesso può essere goduto una sola volta.