Sinergie di Scuola

Con una serie di sentenze brevi emesse tra il 6 e il 9 dicembre 2013 (dalla n. 826 all n. 854), il Tar per la Sardegna si è trovata a decidere su casi analoghi tra loro riguardanti la riduzione delle ore di sostegno ad alunni disabili.

A tutti gli alunni in questione, all'inizio dell'anno scolastico, era stato assegnato un numero di ore di sostegno inferiore a quello richiesto. Successivamente, dopo la proposizione del ricorso, l’insegnante di sostegno era stato finalmente assegnato per tutte le ore spettanti.

Il Tar quindi, nei casi in questione, ha dovuto pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno.

Come è stato più volte affermato dallo stesso Tribunale, il diritto all’istruzione degli alunni disabili ha rango di “diritto fondamentale”, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali, sia per il carattere assoluto proprio della tutela prevista dall’art. 38 Cost. Il rango di diritto fondamentale della tutela del minore con disabilità non consente di ammettere cause giustificative di ritardi o di necessari tempi burocratici nella mancata concreta e piena assegnazione delle ore di sostegno fin dal primo giorno di inizio dell’anno scolastico. Non è quindi possibile riconoscere attenuanti alla colpa dell’Amministrazione scolastica nell’inadempimento dell’obbligo previsto.

Deve pertanto essere accolta la domanda risarcitoria, individuabile nel danno (danno c.d. esistenziale) che gli effetti della diminuzione, seppure temporanea, delle ore di sostegno provoca nella personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione a fasi di vita tutelata dall’ordinamento.

Il danno è stato quantificato, in via equitativa, in misura pari a mille euro, per ogni mese (con riduzione proporzionale per le frazioni di mese) di mancato sostegno nel rapporto 1/1 da parte dell’Amministrazione scolastica, a partire dal primo giorno di scuola. Trattandosi di danno quantificato in via equitativa, deve ritenersi comprensivo anche del danno subito dai genitori.

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