Sinergie di Scuola

Quali sono le sanzioni disciplinari applicabili ad un dipendente che, assente per malattia, abbandona il proprio domicilio per partecipare ad una manifestazione che si svolge dinanzi al palazzo municipale, propria sede di lavoro?

A questa domanda ha recentemente risposto l'Aran (RAL 1606 del 4/11/2013), articolando il parere in una serie di punti che tengono conto della normativa vigente.

Innanzitutto, il lavoratore assente per malattia non può allontanarsi a suo piacimento dal domicilio comunicato all’amministrazione, ma può farlo solo in presenza di una espressa autorizzazione del medico curante, fermo restando che, pur in presenza di tale autorizzazione, lo stesso sarebbe comunque tenuto a farsi trovare presso detto domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.

Eventuali comportamenti difformi del lavoratore ben potrebbero dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

Il CCNL di categoria (Regioni ed Enti Locali) prevede, inoltre, che si configura come infrazione disciplinare l’inosservanza delle disposizioni di servizio in materia di assenze per malattia, tra le quali indubbiamente rientra anche l’ipotesi dell’allontanamento indebito dal domicilio durante il periodo di malattia; e tra i comportamenti sanzionabili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni inserisce anche lo “svolgimento di attività che ritardino il recupero psico – fisico durante lo stato di malattia o di infortunio.

Accanto alle infrazioni specificamente e tipologicamente individuate dal CCNL, data la evidente impossibilità di una elencazione completa ed esauriente di tutti i comportamenti possibili di essere sanzionati in sede disciplinare, il CCNL in questione prevede che le mancanze non espressamente previste sono comunque sanzionate facendo riferimento, per ciò che attiene ai fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori.

In sostanza, sono gli enti stessi a procedere all’individuazione delle infrazioni, sulla base dei fatti concreti, e delle sanzioni da irrogare, per cui spetta all’ente, nella sua veste di datore di lavoro, il compito di valutare il caso concreto e di individuare, eventualmente, la sanzione disciplinare applicabile, secondo i principi di gradualità e proporzionalità.

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