Con nota 6663 del 6/03/2018 l'Usr per la Puglia si è occupato di ferie non godute dai Dirigenti scolastici, spiegando quando possono essere liquidate.
Il divieto di liquidazione delle ferie non godute è stato introdotto dall’art. 5, comma 8 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012: “8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.”.
La norma, finalizzata al contenimento della spesa pubblica, prevede inoltre che “Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto”.
Per quanto riguarda i Dirigenti scolastici, il riferimento contrattuale è il comma 13 dell’art. 16 del CCNL - Area V Dirigenza scolastica – sottoscritto l’11/04/2006 che prevedeva, al contrario, la possibilità della corresponsione del periodo di ferie non godute. Sulla materia, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. 40033 dell’08/10/2012, ha fornito alcune precisazioni ai fini della definizione dell’esatta portata e delle corrette modalità applicative della nuova disciplina. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 95/2016, si è pronunciata sulla legittimità dell’art. 5, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012.
Tale divieto non opererebbe, invece, in relazione ad ipotesi in cui il rapporto di lavoro si conclude dopo un periodo in cui il Dirigente scolastico non ha, comunque, potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio immediatamente antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (es. malattia). Si tratta di situazione che, proprio per i contenuti specifici, non imputabili alla volontà del lavoratore, non è considerabile come rispondente alla ratio della legge e, quindi, può essere esclusa dal suo ambito di applicazione.