Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, i relativi controlli e le conseguenze per dichiarazioni mendaci sono materia di ordinaria gestione per le Istituzioni scolastiche, specie in sede di stipula di contratti a tempo determinato.
Le dichiarazioni rese con procedure informatizzate, finalizzate ad esempio alle GPS, sono soggette all’ordinario regime delle autocertificazioni, di cui al D.P.R. 445/2000, e spetta all’Istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro il controllo tempestivo sulle dichiarazioni rese, mentre è competente l’USR sulle determinazioni conseguenti in caso di mendacità.
Dell'argomento si è occupata Francesca Romana Ciangola nell'articolo "False dichiarazioni in sede di assunzione e risvolti di danno erariale" che esamina le possibili conseguenze nei casi di attestazioni non veritiere od omissioni.
Sul tema segnaliamo anche il recente apptofondimento di Alberto Torri, dal titolo "False attestazioni relative ai titoli di studio posseduti", che richiama una sentenza della Corte dei conti intervenuta sul caso di un collaboratore scolastico che ha dichiarato un diploma mai ottenuto.