L'ARAN ha pubblicato alcuni orientamenti applicativi riguardanti il Comparto Istruzione e Ricerca, aggiornati al CCNL 2019/21, e concernenti le assenze del personale.
Li riportiamo di seguito.
Permessi legge 104/92 - CIRS122
Il personale ATA può chiedere un permesso di 3/4 ore giornaliere nel rispetto delle 18 ore mensili di permesso ex legge n. 104/1992 e se sì, con quali modalità?
L’art. 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, ha sancito che “i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”.
Pertanto, la clausola contrattuale in esame non ha sostituito la previsione legislativa di cui al richiamato art. 33, comma 3, ma al fine di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato, ha affiancato alla stessa una diversa modalità di fruizione dell’istituto in parola, consentendo al lavoratore di assentarsi anche per alcune ore della giornata.
Il lavoratore, perciò, può scegliere se assentarsi per l’intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa. Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l’istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro previsto per tale giornata. Qualora, invece, il dipendente intende assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall’art. 68 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.
Tali permessi sono soggetti a una programmazione mensile predisposta dal dipendente che intende fruirne e comunicata all’amministrazione di appartenenza all’inizio di ogni mese, al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa. Ma, in caso di necessità e urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso, art. 68, comma 3, CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.
Infine, laddove il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, fruizione c.d. mista, al fine di contemperare il diritto sopra menzionato con il beneficio contrattuale dell’utilizzo in ore, per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo indipendentemente dall’orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza. Ciò in quanto il contratto, nel definire l’equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.
Permessi per motivi personali e/o familiari personale a tempo determinato - CIRS121
Il personale a tempo determinato che ha già fruito dei permessi per motivi personali e/o familiari non retribuiti prima dell’entrata in vigore del nuovo contratto Istruzione e ricerca può fruire dei permessi per motivi personali e/o familiari retribuiti di cui all’art. dell’art. 35, comma 12, del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024? Se si, il diritto è riconosciuto per intero o le tre giornate si riproporzionano in considerazione del fatto che il CCNL è entrato in vigore il 19 gennaio 2024?
L’art. 35, comma 12 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 espressamente prevede il diritto del personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5 (insegnanti di religione) a fruire di tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari) del medesimo CCNL.
Tale diritto si fonda su un nuovo istituto contrattuale, diverso da quello preesistente che disponeva la fruizione non retribuita dei giorni di permesso per motivi personali per il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato.
Pertanto, dall’entrata in vigore del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, al solo personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato sino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico, ivi compreso l’insegnante di religione, sono riconosciuti i 3 giorni di permesso retribuito indipendentemente dal fatto che lo stesso abbia o meno fruito dei precedenti permessi non retribuiti, i quali continuano ad essere riconosciuti al restante personale a tempo determinato.
Sospensione delle ferie per malattia - CIRS119
La giornata di ferie chiesta da una collaboratrice scolastica deve essere sospesa o confermata nel caso in cui la stessa dipendente ha inviato comunicazione di assenza per malattia per un periodo di 4 giorni comprendente anche il giorno di ferie chiesto?
L’art. 36 della Costituzione qualifica il diritto alle ferie come un diritto irrinunciabile per il lavoratore, volto alla salvaguardia del suo benessere psico-fisico. Per la fruizione di tale diritto tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, prevedono la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, ponendo precisi limiti all’eventuale rinvio nella fruizione delle medesime.
In particolare, e nel merito della problematica esposta, sulla possibilità di rinviare le ferie per malattia, l’art. 13 (ndr. del CCNL 2006/2009, tuttora vigente) relativo alle ferie del personale a tempo indeterminato, al comma 13, prevede la sospensione delle ferie in caso di malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. In tal caso l’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
Ne consegue che, ove presenti le circostanze sopra enunciate, occorre procedere alla sospensione delle ferie.