La fruizione dei permessi in parola è un diritto del dipendente e come tale non può essere mai subordinato al potere discrezionale della P.A.
In una risposta del 2 marzo scorso, indirizzata all'USR Puglia e al Dirigente di un istituto della provincia di Bari e resa nota dall’UNAMS scuola di Bari, l’Aran chiarisce che la fruizione dei permessi in parola è un diritto del dipendente e come tale non può mai essere subordinato al potere discrezionale della P.A.
L’art. 15, comma 2, del vigente CCNL scuola, atteso il diritto soggettivo ai permessi in parola da parte dell’interessato, non presuppone alcuna possibilità in capo alla parte datoriale circa la discrezionalità nel concedere o meno il permesso, data la natura privatistica del rapporto lavorativo regolato da contratto (D.lgs 165/01).
Di conseguenza, la fruizione dei permessi retribuiti ex art. 15 non dipende da un atto discrezionale del datore di lavoro, la cui volontà è ininfluente, essendo sufficiente la mera comunicazione della fruizione senza necessità di autorizzazione da parte del datore di lavoro, potendosi documentare la domanda del dipendente anche attraverso una autocerficazione.