In tema di licenziamento disciplinare la gravità della condotta contestata del lavoratore deve essere valutata in base alla considerazione complessiva sia del suo contenuto obiettivo che della sua portata soggettiva in relazione alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi che hanno determinato il comportamento e all'intensità dell'elemento volitivo.
Per tale ragione, il dipendente che lascia il posto di lavoro pochi minuti prima della fine del proprio turno, falsificando il foglio delle presenze, è punibile con la sanzione disciplinare della sospensione, ma non con il licenziamento.
Corte di Cassazione, sentenza n. 5019 del 1° marzo 2011