L'art. 98 comma 1 Costituzione recita: «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione».
Da questo principio, tradizionalmente, si traggono due canoni che caratterizzano il pubblico impiego, ovvero il generale divieto di svolgere altre attività lavorative e il principio di onnicomprensività della retribuzione.
Entrambi i principi sono considerati generalmente dal datore di lavoro pubblico come inoppugnabili, e spesso citati senza corredo di adeguata motivazione; recenti indicazioni giurisprudenziali, invece, suggeriscono la possibilità di declinazioni diverse, in particolar modo per quanto riguarda il principio dell’onnicomprensività.
Della questione si è recentemente occupata Francesca Romana Ciangola nell'articolo pubblicato sul n. 72 di Sinergie di Scuola. In particolare, l'autrice ha illustrato le deroghe normative previste (ad esempio, il Codice degli Appalti o, per il comparto scuola, norme specifiche per l'alternanza scuola-lavoro), e ha riportato le indicazioni della giurisprudenza (in particolare, di alcune sezioni regionali della Corte dei conti).