Sinergie di Scuola

Con riferimento agli adempimenti previsti dalla Legge 190/2012 art. 1, comma 32, l'ANAC ha fatto sapere che è disponibile la nuova versione delle specifiche tecniche di pubblicazione dei dati al fine di recepire e aggiornare le procedure di scelta del contraente disponibili in SIMOG e SmartCig.

A partire da febbraio 2020 saranno effettuati i tentativi di accesso automatizzato alle URL comunicate dalle Amministrazioni per l’acquisizione dei file XML pubblicati. A riguardo, si consiglia di verificare che tutti i file pubblicati siano accessibili e rispettino le specifiche tecniche definite dall’Autorità. Il dettaglio dell’esito dell’ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL è consultabile attraverso il link presente nel campo ‘Identificativo messaggio PEC’ oppure ‘Esito accesso’ della tabella disponibile al seguente link https://dati.anticorruzione.it/#/l190.

Le Stazioni Appaltanti (SA) per adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016, devono:

  • Trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante l’avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, nell’apposito modulo PDF (si deve utilizzare esclusivamente la versione del modulo aggiornata al 15 gennaio 2016), il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione del file XML per l’anno in corso. I messaggi PEC ricevuti attraverso canali diversi dalla PEC dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it, compresi quelli ricevuti attraverso la casella protocollo@pec.anticorruzione.it, non saranno considerati validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non saranno elaborate. Inoltre, si ricorda che l’indirizzo PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli adempimenti di cui all’art.1 comma 32 della legge 190/2012.
  • Pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 4 della Deliberazione n.39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).

Restano invariati per il 2020 gli obblighi di comunicazione e pubblicazione previsti dalla Deliberazione n.39 del 20 gennaio 2016. In particolare, le Amministrazioni devono pubblicare tutte le informazioni di cui all’articolo 3 e 4 della suddetta Deliberazione secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).

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