Con riferimento all'obbligo vaccinale introdotto a decorrere dal 15 dicembre scorso, il MI ha fornito il proprio parere in merito al personale assente dal servizio.
Nella nota 1927 del 17/12/2021, il Ministero scrive: "A partire dal 15 dicembre, l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare".
Quindi, nel caso di malattia "normale" o altre tipologie di assenze e permessi, il Dirigente scolastico è tenuto ad effettuare la verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale e a sospendere eventualmente il personale interessato dopo 5 giorni dall'invito a regolarizzare la propria condizione.
Su questo punto l'ANP non è d'accordo: "A nostro avviso [...] la norma impone il controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale nei confronti del solo personale che svolge la prestazione lavorativa (art. 4-ter c. 2 del D.L. 44/2021, introdotto dall’art. 2 del D.L. 172/2021: “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I Dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 7”). Di conseguenza, riteniamo che sia in contrasto con la disposizione legislativa l’estensione del controllo sul personale “assente dal servizio per legittimi motivi”".