Il CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 ha integrato le fattispecie punibili, oltre al quelle già previste nell’art. 498 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. L’integrazione avviene a livello contrattuale sovvertendo uno dei principi cari alla Riforma Brunetta (D.Lgs. 150/2009), ovvero la dequotazione della contrattazione collettiva a vantaggio della fonte pubblicistica, le cui norme hanno carattere imperativo.
In particolare, l’art. 29 del CCNL 2016-2018 ha introdotto integrazioni alla sanzione disciplinare della destituzione ex art. 498 del D.Lgs. 297/1994, aggiungendo due lettere (lettere g e h) al testo originario.
In Sinergie di Scuola n. 88 - Aprile 2019, Katjuscia Pitino esamina la sanzione della destituzione, le modifiche apportate dal nuovo CCNL e come deve essere comminata.