La falsa attestazione della presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza è suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, qualora il dipendente si allontani dal posto di lavoro senza far risultare i periodi di assenza. Tuttavia, nel caso di assenze limitate complessivamente a poche ore, deve essere riconosciuta l'attenuante del "valore lieve".
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione penale, sezione seconda, con la sentenza n. 32290/2010, con la quale ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
Nel caso di specie, l’imputato si assentava ingiustificatamente dal lavoro, ma gli episodi di assenteismo contestati erano solo tre e di poche ore, per cui, secondo la Corte, in tal caso è necessario riconoscere l’attenuante di “lieve entità” e scagionare, inoltre, il dipendente dall’accusa di falso in atto pubblico, rilevando che i registri delle presenze non hanno la qualità di atti pubblici.
È stata però confermata la condanna per truffa aggravata lieve, in quanto “la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenta, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare, come nel caso concreto, economicamente apprezzabili”.