È legittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore depresso che non si è presentato più volte al colloquio difensivo con il datore di lavoro. Lo stato depressivo, infatti, non esonera il dipendente dall’obbligo di presentarsi agli incontri previsti in sua difesa contro il provvedimento disciplinare.
A deciderlo è la Cassazione che con sentenza n. 3058 del 8/02/2013 ha sottolineato come la reiterata indisponibilità per motivi di salute a presenziare ai colloqui non dovesse essere utilizzata dal lavoratore come mezzo dilatorio per rimandare oltremodo il provvedimento disciplinare a suo carico.
La Corte è così giunta alla conclusione che "nulla si poteva obiettare alla Società appellante che si era mostrata sempre disponibile (per ben quattro volte) affinché l’appellato potesse esercitare il diritto di difesa". A questo deve aggiungersi che la patologia del dipendente "non appariva, in concreto, aver impedito fisicamente al lavoratore di effettuare il colloquio, né di ragguagliare adeguatamente il rappresentante sindacale sulle giustificazioni da fornire rispetto ai fatti contestati".
Per tali ragioni, anche in assenza della preventiva audizione del lavoratore, il licenziamento per motivi disciplinari è legittimo.