In applicazione del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3, la base contributiva cui l'indennità di buonuscita deve essere commisurata non può includere emolumenti diversi da quelli espressamente menzionati dal medesimo D.P.R.n. 1032 del 1973, art. 38, la cui elencazione ha carattere tassativo, o da leggi speciali, restando, pertanto, esclusa ogni possibilità di interpretare le locuzioni "stipendio", "paga" o "retribuzione" nel senso generico di retribuzione onnicomprensiva, riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso e continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa.
Il chiarimento è contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 17981 depositata il 30 settembre scorso, riguardante un docente al quale la Corte di Appello di Lecce aveva confermato la sentenza del Tribunale di Lecce con cui era stato accertato il diritto dell’istante, docente incaricato della presidenza di istituto scolastico dal 1996 al 2000, all'inclusione nel calcolo dell'indennità di buonuscita dell'indennità di funzione superiore percepita nel periodo 1996/2000. Avverso la sentenza è ricorso l'Inpdap.
In particolare, il D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38, nell'individuare la base contributiva di calcolo dell'indennità di buonuscita, fa espresso riferimento alle retribuzioni annue, nonché a specifiche indennità ed assegni previsti da varie norme di legge, prevedendo poi che concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale; con la conseguenza che deve escludersi che l'autonomia individuale o collettiva possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale e, quindi, interferire in ordine all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo dell'indennità di buonuscita.
L’indennità di funzioni superiori è un emolumento non rientrante nell’elencazione tassativa del D.P.R. n. 1032 e pertanto non va ricompreso nel calcolo della buonuscita.