Con sentenza n. 23202 del 13/11/2015, la Corte di Cassazione si è trovata a dover decidere in merito alla richiesta di risarcimento danni proposta dai genitori di un alunno di una scuola media che si era infortunato a causa del “dispetto” di una compagna.
In particolare, secondo la ricostruzione dei fatti, l’alunno in questione, impegnato insieme ad altri compagni a pitturare le pareti dell’aula, era caduto a terra, battendo violentemente il coccige, perché, mentre stava per sedersi, una sua compagna gli aveva sottratto la sedia. La caduta aveva provocato un ematoma spinale all’infortunato, con invalidità temporanea assoluta e parziale e postumi permanenti dei quali i genitori hanno richiesto appunto il risarcimento.
La Cassazione, nel ribaltare i due precedenti gradi di giudizio, ha stabilito che nel caso in questione l’alunno ha diritto al risarcimento da parte della scuola, e quindi del Miur, perché il ragazzo era caduto sotto la vigilanza di un collaboratore scolastico, in assenza della maestra.
In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ. grava sull’insegnante, è necessario dimostrare che sono state adottate, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi della serie causale causativa dell’evento e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità e imprevedibilità ha impedito un tempestivo ed efficace intervento.
Secondo la Suprema Corte, nel caso in esame non solo erano mancate le misure organizzative più elementari per mantenere la disciplina, e per questo non poteva essere invocata l'imprevedibilità dell’azione dannosa, ma inoltre la scuola non era stata in grado di dimostrare che, a causa della natura repentina e imprevedibile del fatto, non era stato possibile intervenire tempestivamente ed efficacemente.
Per tali ragioni, la Cassazione ha dato ragione ai genitori del minore, condannando il Miur al risarcimento del danno.