Con la sentenza n. 3695 del 25/02/2016 la sezione III della Corte di Cassazione ha dato ragione ai genitori di una minore per l’infortunio occorso ad una studentessa, all’epoca dei fatti tredicenne, che era scivolata sul pavimento bagnato degli spogliatoi della palestra, dopo la lezione di educazione fisica.
Cadendo, aveva sbattuto la bocca, riportando postumi invalidanti permanenti del 2%, per la rottura di un elemento dentale.
Il Tribunale di Trieste si era espresso rilevando l’assenza di rapporto causale tra l’evento e la condotta del personale scolastico, che non aveva potuto evitare la caduta della studentessa determinata da accidentalità fortuita, sentenza poi confermata anche dalla Corte di Appello.
In Cassazione vengono invece accolti alcuni motivi del ricorso dei genitori della minore.
Innanzitutto, la Suprema Corte ricorda che, in caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’Istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’Istituto, l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’alunno si procuri da solo un danno alla persona.
Quindi, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio imposto dall’art. 1218 c.c.,; questo vuol dire che, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l’onere di dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.
La sentenza impugnata, pur ritenendo nella specie configurabile un rapporto contrattuale, che prevede fra l’altro un dovere di sorveglianza del personale scolastico a protezione dei discenti loro affidati, e pur richiamando correttamente il principio sopra riportato in tema di ripartizione dell’onere probatorio, aggrava illegittimamente l’onere probatorio a carico del danneggiato, affermando che quest’ultimo avrebbe l’onere di allegare le modalità del comportamento inadempiente, onde consentire all’onerato di fornire la prova liberatoria.
La Cassazione accoglie anche la censura della ricorrente contro la motivazione della sentenza nella parte in cui afferma che, nella specie, l’appellante non avrebbe indicato la condotta idonea a prevenire o limitare la probabilità del sinistro, diversa da quella concretamente posta in essere dal personale insegnante. Infatti, per orientamento consolidato, dall’iscrizione alla scuola, deriva, a carico di essa, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni e, quindi, anche l’obbligo di vigilare sull’idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato, mentre sul danneggiato incombe l’onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato durante il tempo in cui egli era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico.