Lo ha ribadito l'INPS, con la Circolare n. 64 del 13 maggio 2010, con la quale l'Istituto fornisce indicazioni disposizioni in materia di accredito di contribuzione figurativa in favore di alcune categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata, con riferimento ai casi di congedo di maternità e paternità.
Per tali categorie di iscritti, i periodi di astensione dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 151/2001.
La contribuzione obbligatoria è accreditata mensilmente dall’inizio dell'anno solare cui si riferisce il versamento in favore del lavoratore beneficiario, purché il contributo versato non sia inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito; in tale circostanza i mesi di contribuzione da accreditare sono proporzionalmente ridotti in relazione alla somma versata.
Verrà perciò accreditato a ciascuno dei mesi riconosciuti figurativamente un valore "retributivo" medio desunto dai compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria nella gestione separata nell’anno solare interessato dall'evento. Nel caso in cui nell'anno solare non risulti corrisposta alcuna retribuzione, il valore "retributivo" deve essere desunto dai compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria nell’anno precedente.
Il reddito preso in considerazione ai fini della contribuzione alla Gestione separata è quello annuale valido ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; pertanto, il valore da attribuire al periodo figurativo potrà essere correttamente determinato solo quando risulterà consolidato il reddito dell'anno preso come base di calcolo.