Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 ha modificato, aumentandoli, limitatamente all’anno 2022, gli importi spettanti ai figli disabili maggiorenni, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età.
Il medesimo decreto-legge prevede, inoltre, nuove disposizioni per potere beneficiare dell’assegno in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto.
L'INPS, con messaggio 3518 del 27/09/2022 riepiloga le principali novità introdotte:
- l'importo dell'assegno previsto per ciascun figlio minorenne, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE), solo per l'anno 2022, viene concesso anche in caso di figli maggiorenni disabili senza limiti di età;
- la maggiorazione prevista esclusivamente per i figli minorenni in base al grado di disabilità (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro), viene estesa e applicata, solo per l'anno 2022, nella medesima misura a ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni;
- dall'anno 2023 tornano ad applicarsi la maggiorazione di 80 euro mensili, per i figli maggiorenni disabili fino al compimento del ventunesimo anno di età e di 85 euro mensili (che si riducono in funzione del valore ISEE) per i figli maggiorenni disabili di età pari o superiore a 21 anni;
- nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione transitoria sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022;
- per quanto riguarda i nuclei familiari orfanili, l'assegno spetta anche agli orfani maggiorenni se titolari di pensione ai superstiti e disabilità grave.