Con la circolare n. 129 del 4/10/2019 l'Inps fornisce istruzioni relative ai casi di lavoratori collocati in aspettativa o distacco sindacale. In particolare, viene analizzata la natura della contribuzione aggiuntiva, la base imponibile per la determinazione della stessa e le modalità ed i termini entro cui provvedere al versamento, nonchè i riflessi pensionistici nelle Gestioni previdenziali private, pubbliche ed in taluni Fondi sostitutivi.
La domanda di accredito figurativo à- ricorda l'Inps - deve essere presentata presso la gestione previdenziale interessata entro il 30 settembre dell’anno (civile) successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa. Per espressa previsione di legge, il lavoratore è tenuto ad esercitare il diritto all’accredito della contribuzione figurativa entro i termini sopra indicati a pena di decadenza.
Qualora a seguito della scadenza del termine perentorio senza che sia stata presentata la domanda di accredito figurativo, tali periodi non possano più essere oggetto della relativa copertura figurativa, detti periodi potranno.essere oggetto di riscatto. Potranno essere riscattati i periodi successivi al 31.12.1996 e nella misura massima di tre anni.