Sono molte le Ragionerie Territoriali dello Stato che dall'anno scolastico scorso hanno bloccato il pagamento dell'indennità dovuta agli assistenti amministrativi per la sostituzione dei DSGA.
Ora la Ragioneria Generale dello Stato è intervenuta sulla questione, fornendo indicazioni in proposito con la nota prot. 0104476 del 7/12/2012, avante ad oggetto "Quesiti in ordine all'esercizio, da parte dell'Assistente amministrativo, delle funzioni del Direttore dei servizi generali ed amministrativi delle istituzioni scolastiche, mediante sostituzione, reggenza, incarico od utilizzazione provvisoria, ex art. Il-bis del CCNI per gli anni scolastici 2010/11 e 2011/12. Indennità di direzione parte fissa. Indennità di re22enza. Indennità per l'espletamento di funzioni superiori".
A seguito delle criticità segnalate dalle Ragionerie territoriali dello Stato e dal Service Personale Tesoro, per assicurare uniforme trattazione sul territorio nazionale, la nota IGOP (così come sintetizzato dalla FLC CGIL) chiarisce che:
- l'assistente amministrativo comprende tra le proprie funzioni la sostituzione o la copertura del posto del DSGA ma non prevede la reggenza;
- l'art. 11 bis del CCNI sulle Utilizzazioni per l'a.s. 2010-2011 prevede che l'assistente amministrativo può essere impiegato, previa individuazione da parte dell'USR, per coprire un posto di DSGA vacante e/o disponibile per l'intero anno scolastico; la relativa indennità per lo svolgimento di funzioni superiori è a carico degli ordinari capitoli di bilancio e corrisposta tramite il sistema NOI PA (che ha sostituito SPT) unitamente allo stipendio;
- l'indennità di direzione, quota fissa, trova soluzione nell'art. 88 del CCNL vigente che fa gravare sul fondo di sede il compenso destinato al personale che svolge, per sostituzione o copertura per l'intero anno, l'incarico di DSGA. Poiché l'indennità di direzione è attribuita a carico del fondo d'istituto, la competenza al controllo è dei Revisori dei conti dell'istituzione scolastica;
- l'incarico di reggenza può essere riferita in genere solo ad altro DSGA o al coordinatore amministrativo che assuma le funzioni di altro ufficio similare;
- per l'attribuzione dell'indennità per l'espletamento di funzioni superiori è necessario che ci siano i presupposti del compenso (effettiva prestazione di tali mansioni; vacanza o disponibilità in pianta organica del posto di qualifica superiore; presenza del necessario previo formale atto di incarico allo svolgimento delle predette funzioni adottato dai competenti organi dell'amministrazione scolastica). Il trattamento economico previsto per la qualifica superiore è in tal caso conforme ai principi previsti dall'art. 52 del DLgs 165/01 nel senso che è giustificato da obiettive esigenze di servizio dovute alla vacanza del posto di DSGA. Questo per escludere che a tale compenso possa accedere il personale che eserciti una sostituzione temporanea, non essendovi vacanza di posto, in relazione alla quale compete la sola indennità di direzione, oltre lo specifico compenso previsto dal contratto di istituto, se per esso siano previste risorse disponibili;
- l'art. 52 del DLgs 165/01 limita l'affidamento delle funzioni superiori al tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure pubbliche concorsuali di reclutamento (risultano già autorizzati 450 posti di DSGA con DPCM del 21/04/2011) per evitare future rivendicazioni da parte di chi, sia pure in via temporanea, è chiamato a svolgere compiti del personale inquadrato in aree superiori.
In estrema sintesi, l'indennità di direzione, parte fissa all'assistente amministrativo che sostituisce il DSGA o incaricato utilizzato per l'intero anno scolastico nella funzione di DSGA, compete a carico del fondo di istituto; il relativo controllo amministrativo contabile spetta ai revisori dei conti dell'istituzione scolastica.
L'indennità per espletamento di funzioni superiori va liquidata mensilmente agli aventi diritto tramite il sistema NoiPa, ha natura di emolumento fisso e continuativo ed è soggetto al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile da parte della competente Ragioneria territoriale dello Stato.