Il CCNL Scuola 2006-2009, all'art. 19 - Ferie, Permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato - comma 3, prevede che “Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico”.
Lo stesso articolo 19, al comma 10, prevede invece che "Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%”.
In riferimento alle due ipotesi di risoluzione del contratto di supplenza per superamento del periodo massimo di assenza per malattia, proponiamo un fac-simile di decreto, distinguendo tra contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche e contratto di supplenza temporanea.
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