Il Ministero Economia e Finanze, con il messaggio n. 33 del 25/02/2013, ha trasmesso il parerere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza, in relazione agli obblighi del terzo pignorato in presenza di delegazioni convenzionali di pagamento.
In via generale, nel caso in cui sullo stipendio del dipendente gravino più trattenute (cessione del quinto, delegazioni, ecc.), va comunque garantita al medesimo dipendente, salve specifiche eccezioni, la fruizione della metà dello stipendio netto calcolata prima delle riduzioni da operare.
Pertanto, qualora, oltre alla cessione del quinto, sussista anche una delegazione convenzionale di pagamento, relativa ai contratti di assicurazione o di finanziamento, e al datore di lavoro venga notificato un atto di pignoramento inerente agli emolumenti corrisposti al dipendente, la quota stipendiale destinata a soddisfare la delegazione convenzionale di pagamento può continuare ad essere trattenuta nei limiti in cui al dipendente-delegante sia garantita, fatte salve le puntuale eccezioni previste dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, o da leggi speciali, la spettanza di metà dello stipendio netto.
Inoltre, il Mef ricorda che delegazione convenzionale di pagamento ha natura pattizia e volontaria, per cui non può ritenersi idonea a vanificare, neppure in parte, un’eventuale provvedimento giurisdizionale di esecuzione.
Pertanto, qualora l’esecuzione di un pignoramento sullo stipendio, già gravato da trattenute, ne comporti la riduzione oltre il limite consentito dalla legge, al fine di poter dar corso all’ordine del giudice occorrerà convenientemente ridurre le trattenute operate, incidendo, in primis, sulla delegazione convenzionale di pagamento, stante pure la base giuridica su cui è fondata, imperniata sulla convenzione stipulata tra Amministrazione e istituto delegatario.