Alla luce del provvedimento n. 431 del 20 dicembre 2012 del Garante per la protezione dei dati personali, devono essere pubblicati i compensi accessori corrisposti al personale della scuola?
A questa domanda ha risposto l'Aran con Orientamento applicativo SCU_090 del 18/01/2015.
A tale proposito, l'Agenzia ricorda che l’art.6, comma 2 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, sancisce che è materia di informazione successiva i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto. Nulla dice il contratto sulla pubblicazione dei compensi accessori corrisposti al personale della scuola, pubblicazione che, in base al provvedimento n. 431/2012 del Garante della Privacy, violerebbe il codice dei dati personali, d.l. n. 196/2003.
Ne consegue che, il Dirigente scolastico, al fine di fornire un prospetto riassuntivo alle RSU nel rispetto dell’autonomia negoziale e nel quadro delle relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, dovrebbe da un lato pubblicare i nominativi ai sensi del citato art. 6, comma 2 e, dall’altro, pubblicare l’importo complessivo dei compensi accessori distinti per voce e tipologia.