Il 4 luglio il Ministro Valditara ha firmato il decreto che definisce i criteri per l’attribuzione degli incarichi di sostituzione dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) nelle scuole.
Il provvedimento, preceduto dal confronto sindacale, dà attuazione al CCNL di comparto per il triennio 2019-2021, che prevede la sostituzione qualora nel corso dell’incarico triennale il titolare sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico fino al 31 agosto o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi.
Assenza per l’intero anno scolastico o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi
Qualora nella vigenza dell’incarico triennale di Elevata qualificazione il titolare di incarico di DSGA sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi, l’Ambito territoriale conferisce l’incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA.
Laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, l’Ambito territoriale può conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA.
Conferimento dell’incarico ad interim
Nei suddetti casi, l’Ambito territoriale conferisce l’incarico ad interim in via prioritaria, a domanda o, in subordine, d’ufficio, a funzionari privi di incarico in situazione di esubero, compresi coloro i quali, inquadrati secondo il previgente sistema di classificazione nell’Area C, siano automaticamente confluiti nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.
In subordine, l’Ambito territoriale conferisce l’incarico su base volontaria e previo interpello, secondo il seguente ordine di priorità:
a) conferimento dell’incarico a funzionario privo di incarico di DSGA che abbia manifestato disponibilità all’assunzione dell’incarico;
b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, conferimento dell’incarico ad altro funzionario titolare di incarico di D.S.G.A. che abbia manifestato disponibilità all’assunzione dell’incarico ad interim.
Qualora, per il medesimo incarico, dovessero pervenire più domande, nel rispetto dell’ordine individuato dal comma precedente, l’Ambito territoriale procede alla graduazione delle istanze pervenute nel rispetto dei seguenti criteri in ordine successivo:
a) svolgimento dell’incarico ad interim di DSGA nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico più recente;
b) titolarità di incarico di DSGA nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico più recente;
c) maggiore anzianità di servizio nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione;
d) titolarità in istituzione scolastica dello stesso ciclo o, relativamente al secondo ciclo, dello stesso ordine e tipologia della scuola richiesta per il maggior numero di anni.
e) viciniorità tra l’istituzione scolastica da assegnare e la sede dell’incarico di titolarità;
f) maggiore anzianità anagrafica.
Qualora dovessero residuare ulteriori disponibilità, si applicano le disposizioni del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA.
L’Ambito conferisce l’incarico ad interim con decreto del Dirigente ad esso preposto e provvede alla sua pubblicazione sul proprio sito internet.