Ad integrazione del precedente messaggio n. 69/2014 e a seguito della nota di rettifica del Miur prot. n. 7525 del 25/07/2014, con messaggio n. 113 dell'1/09/2014 il Mef ha fornito ulteriori chiarimenti sull'indennità di reggenza dei Dirigenti scolastici.
Con nota operativa n. 8 del 2/07/2007, l'Inpdap aveva comunicato che, per il personale della scuola, l'indennità di reggenza (codice assegno NoiPA 622/002 - INDENNITÀ DI REGGENZA), deve confluire nella retribuzione di risultato, così come disposto dall'art. 26, comma 3 del CCNL dell'Area V della Dirigenza relativo al periodo 01/09/2000 - 31/12/2001.
Infatti, l'incarico di reggenza è remunerato mediante incremento della retribuzione di risultato in misura pari all'80% della retribuzione di posizione parte variabile che caratterizza il posto assunto in reggenza. Non è da considerarsi quindi ai fini della indennità di buonuscita.
Con la suddetta nota 7525, il Miur ha confermato tale impostazione, prevedendo inoltre la corresponsione di parte dell’indennità di reggenza con emolumento fisso.
Per queste ragioni, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, l'assegno 622/002 verrà chiuso nel sistema NoiPA con decorrenza 1° settembre 2014 e contestualmente verrà creato l’assegno 773/001, “Indennità di reggenza per i Dirigenti scolastici”.
Tale assegno avrà lo stesso importo tabellare e le stesse caratteristiche dell’assegno 622/002 con esclusione del calcolo opera di previdenza.
Le somme ulteriori dovranno confluire nella retribuzione di risultato utilizzando per la segnalazione nel sistema i seguenti codici assegno:
- 671 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO
- 694 - INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO