Sinergie di Scuola

La normativa vigente in materia di retribuzione dei docenti di religione non opera alcuna distinzione tra il trattamento economico degli insegnanti di religione della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, anzi, al contrario, è espressamente previsto dal quadro normativo di riferimento che il trattamento economico spettante è quello riferito ai docenti laureati della scuola secondaria superiore. Lo conferma, tra l’altro, l’istituzione di un unico ruolo per tutti i docenti di religione della scuola secondaria disposta dalla legge 18 luglio 2003, n. 186.

L’importante chiarimento è contenuto nella nota prot. n. 88551 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale - datata 21 ottobre 2010 e trasmessa alle Ragionerie territoriali dello Stato con nota prot. n. 0100132 del 25 novembre.

La nota IGOP in particolare risponde alle numerose richieste di chiarimento da parte di alcune Ragionerie territoriali che hanno formulato osservazioni sui decreti di attribuzione del trattamento economico ai docenti di religione delle scuole medie inviati dagli UU.SS.RR., ritenendo che ai medesimi non possa essere riconosciuto il trattamento economico previsto per i docenti delle superiori, in quanto ciò comporterebbe una disparità di trattamento con gli altri docenti che godono di un trattamento economico diversificato a seconda dell’ordine di scuola in cui viene svolto l’insegnamento.

La risposta contenuta nella nota è chiara: la legge n. 186/2003, nell’istituire il ruolo unico per i docenti di religione nella scuola secondaria, ha sostanzialmente confermato tutte le precedenti disposizioni normative e pattizie riferite a tali docenti, che risultano tra l’altro ricomprese nei successivi CCNL. E l’unicità del trattamento economico dei docenti di religione cattolica della scuola secondaria di primo e di secondo grado appare coerente con l’istituito unico ruolo.

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