L’istituto dell’accesso civico consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente. Per l’esercizio dell’accesso civico la richiesta deve essere presentata al Responsabile della trasparenza (che per le scuole è il Dirigente scolastico) e, in caso di ritardo o di mancata risposta, al titolare del potere sostitutivo.
Per agevolare il lavoro delle istituzioni scolastiche, abbiamo predisposto a tal fine due fac-simili: un'informativa da pubblicare sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente" e un modello di istanza di accesso civico. I fac-simili sono riservati agli abbonati STANDARD ed ESTESO.
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Differenze tra accesso civico e accesso ai documenti amministrativi
Ricordiamo che l’accesso civico è cosa diversa rispetto al diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui disciplina è contenuta nella l. 241/1990.
Le diversità tra i due istituti sono state ben evidenziate nella sentenza n. 5515 del 2013 del Consiglio di Stato, sezione VI, che ha sottolineato come le disposizioni riguardanti l'accesso civico, dettate con D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni disciplinano situazioni, non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241.
Col D.Lgs. n. 33/2013, infatti, si intende procedere al riordino della disciplina, intesa ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni. Tale norma, avente finalità dichiarate di contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, intende anche attuare la funzione di “coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, tramite la pubblicazione obbligatoria di una serie di documenti (specificati nei capi II, III, IV e V del medesimo D.Lgs. e concernenti l’organizzazione, nonchè diversi specifici campi di attività delle predette amministrazioni) nei siti istituzionali delle medesime, con diritto di chiunque di accedere a tali siti “direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione”; solo in caso di omessa pubblicazione può essere esercitato, ai sensi dell’art. 5 del citato D.Lgs., il cosiddetto “accesso civico”, consistente in una richiesta – che non deve essere motivata – di effettuare tale adempimento, con possibilità, in caso di conclusiva inadempienza all’obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo.
L’accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241 è riferito, invece, al “diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”, intendendosi per “interessati….tutti i soggetti….che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.
Quali adempimenti per le p.a.?
Le pubbliche amministrazioni hanno la responsabilità di organizzare, al proprio interno, sistemi che forniscano risposte tempestive alle richieste di accesso civico da parte dei cittadini e delle imprese, e di pubblicare, sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”:
- il nominativo del responsabile della trasparenza a cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché il nominativo del titolare del potere sostitutivo con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- le modalità per l’esercizio di tale diritto, avendo cura di assicurare un’adeguata evidenza alla comprensibilità delle informazioni fornite e mettendo eventualmente a disposizione modelli per le richieste di accesso civico.
Compito del Responsabile della trasparenza, individuato all’interno di ciascuna pubblica amministrazione, è quello di controllare e assicurare la regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico.
In sostanza, chiunque – cittadini, imprese, associazioni, etc. – rilevi, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni l’omessa pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, utilizzando l’istituto dell’accesso civico può, dunque, segnalare l’inosservanza direttamente all’amministrazione inadempiente per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni.
Quando rivolgersi all'ANAC
Solo in caso di mancata presenza nei siti istituzionali delle amministrazioni delle necessarie indicazioni relative all’istituto dell’accesso civico ovvero in ipotesi di mancata risposta anche del titolare del potere sostitutivo, entro i termini previsti, da parte delle pubbliche amministrazioni cui è stata inoltrata la richiesta di accesso civico, sarà possibile inoltrare segnalazioni all’ANAC sull’omessa pubblicazione di dati ai sensi della normativa vigente.
Per le segnalazioni all’ANAC dovrà essere utilizzata esclusivamente l’apposita procedura on line “Comunica con l’Autorità” disponibile sul sito www.anticorruzione.it, avendo cura di indicare gli estremi (data di invio) della richiesta di accesso civico inoltrata all’amministrazione, in assenza dei quali la segnalazione non verrà trattata. In caso di risposta ricevuta dall’amministrazione si richiede di chiarire, nel campo “note aggiuntive” del modulo, le ragioni per cui la stessa sia ritenuta incompleta o insoddisfacente.
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