Le Stazioni Appaltanti (SA), per adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016, devono:
- Trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante l’avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, nell’apposito Modulo PDF per la comunicazione dell'URL di pubblicazione. (Si precisa che il modulo dovrà essere scaricato e successivamente compilato in locale, quindi allegato alla comunicazione via PEC). Il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione del file XML per l’anno in corso. I messaggi PEC ricevuti attraverso canali diversi dalla PEC dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it , compresi quelli ricevuti attraverso la casella protocollo@pec.anticorruzione.it, non saranno considerati validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non saranno elaborate. Inoltre, si ricorda che l’indirizzo PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli adempimenti di cui all’art.1 comma 32 della legge 190/2012.
- Pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 4 della Deliberazione n.39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).
Restano invariati gli obblighi di comunicazione e pubblicazione previsti dalla Deliberazione n.39 del 20 gennaio 2016. In particolare, le Amministrazioni devono pubblicare tutte le informazioni di cui all’articolo 3 e 4 della suddetta Deliberazione secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).
A partire da febbraio 2022 saranno effettuati i tentativi di accesso automatizzato alle URL comunicate dalle Amministrazioni per l’acquisizione dei file XML pubblicati. A riguardo, si consiglia di verificare che tutti i file pubblicati siano accessibili e rispettino le specifiche tecniche definite dall’Autorità. Il dettaglio dell’esito dell’ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL è consultabile attraverso il link presente nel campo ’Identificativo messaggio PEC’ oppure ’Esito accesso’.
Nella tabella riportata a questa pagina sono consultabili solo le comunicazioni correttamente ricevute ed elaborate, aventi codice fiscale ed URL formalmente validi.
Inoltre, è possibile consultare:
- il dettaglio dell’esito dell’elaborazione di tutte le PEC ricevute, anche quelle non valide, previo inserimento dell’Identificativo PEC nel campo in fondo alla pagina;
- il dettaglio dell’esito dell’ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL attraverso il link presente nel campo ’Identificativo messaggio PEC’ oppure ’Esito accesso’ della tabella. Inoltre, per ogni URL acceduta, è possibile visualizzare il dettaglio della validazione rispetto alle specifiche tecniche.
L'ANAC precisa che:
- il link presente nella colonna ’URL’ è quello comunicato dalla stazione appaltante e punta alla risorsa resa disponibile dalla stessa stazione appaltante presso il proprio sito istituzionale.
- la colonna ’esito accesso’ può assumere i seguenti valori:
- SUCCESSO – L’accesso e la verifica della risorsa pubblicata ha avuto ESITO POSITIVO: la risorsa è stata acquisita ed il suo contenuto rispetta sintatticamente le specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati.
- FALLITO – L’accesso o la verifica della risorsa pubblicata ha avuto ESITO NEGATIVO: una o più risorse non sono risultate disponibili o verificabili per non conformità sintattica alle specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati.
- IN CORSO – L’accesso alla risorsa è IN CORSO: l’accesso automatizzato alla risorsa non è stato ancora eseguito.
- la colonna ’data accesso’ si riferisce all’ ultimo accesso automatizzato alla risorsa indicata nella URL.
Le stazioni appaltanti per le quali l’esito dell’accesso risulta ’FALLITO’, NON DOVRANNO EFFETTUARE NESSUNA ALTRA COMUNICAZIONE PEC ALL’AUTORITA’, ma dovranno verificare quanto pubblicato ed in particolare che:
- Tutti i file XML pubblicati, sia come indice sia come dataset, siano liberamente accessibili;
- Tutti i file XML pubblicati, sia come indice sia come dataset, rispettino le specifiche tecniche di pubblicazione.
L'ANAC effettuerà più tentativi di accesso alle URL comunicate, pertanto il buon esito dell’eventuale correzione di quanto pubblicato, sarà riscontrabile attraverso il cambio di risultato da FALLITO a SUCCESSO.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla notizia riservata agli abbonati dal titolo: "Contratti, quali informazioni trasmettere all'Anac?"