In data odierna il Garante per la protezione dei dati personali ha presentato alla Camera dei Deputati la Relazione sull'attività 2010, che traccia il bilancio del lavoro svolto dall'Autorità lo scorso anno.
Molti i provvedimenti illustrati nel documento (i provvedimenti collegiali adottati nel 2010 sono stati circa 600).
Tra gli interventi più rilevanti, alcuni hanno interessato scuola e università (graduatorie scolastiche, anagrafe nazionale degli studenti, uso di telecamere, pubblicità scrutini e voti scolastici, preiscrizioni universitarie), la pubblica amministrazione in genere (trasparenza degli emolumenti pubblici, pubblicazione e diffusione dei dati personali on line) e Internet (motori di ricerca, Google Street View, Google Buzz, Facebook e social network, illegittima conservazione dei dati sulla navigazione in rete, forum e blog, semplificazioni per piccoli Internet provider, profilazione on line).
Per quanto riguarda la scuola, si riporta di seguito il paragrafo di riferimento:
3.4.1. La scuola
Nel corso dell’anno di riferimento l’Autorità è intervenuta più volte in materia di trattamento di dati personali in ambito scolastico.
In particolare, era stato segnalato all’Autorità che un comune, per prevenire eventuali abusi, forniva buoni pasto di colori differenti in relazione alla fascia di reddito di appartenenza delle famiglie degli studenti beneficiari, rendendo così conoscibile a chiunque accedesse alle mense scolastiche le condizioni di reddito delle famiglie. Facendo seguito alla richiesta di informazioni ed alle indicazioni del Garante, il comune ha garantito che sarebbero stati stampati buoni pasto dello stesso colore per tutti i beneficiari, indipendentemente dalla fascia di reddito di appartenenza, che potrà così evincersi solo dalle lettere “A” e “B” apposte su ogni singolo buono (Nota 17 dicembre 2010).
I genitori di uno studente avevano segnalato l’avvenuta comunicazione da parte di una scuola ad un esercizio commerciale degli elenchi comprensivi di generalità e classe degli studenti, per consentire di individuare le divise scolastiche da fornire. In un altro caso, il Garante ha vietato l’ulteriore comunicazione dei dati degli allievi a qualsiasi soggetto privato, in assenza di una specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice; artt. 143, comma 1, lett. c ) e 154, comma 1, lett. d ), del Codice) (Provv. 13 maggio 2010 [doc. web n. 1738356]).
L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) aveva effettuato una comunicazione al Garante per poter trasmettere all’Ufficio scolastico regionale della Lombardia che ne aveva fatto richiesta, in mancanza di apposita normativa, “i dati relativi agli esiti della prova nazionale svolta nell’ambito dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, disaggregati a livello di scuola e di classe” (artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. a), del Codice).
L’Ufficio ha al riguardo fatto presente che l’INVALSI, quale ente di ricerca di diritto pubblico (art. 2, comma 2, D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286) può comunicare dati personali a soggetti diversi da un’università o istituto o ente di ricerca o ricercatore, che ne facciano richiesta per il perseguimento di scopi non di natura statistica, solo in forma 64 relazione 2010 - parte II - l’attività svolta dal garante aggregata o secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite identificativi indiretti (art. 8, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta, Allegato A.4. al Codice, cit.) (Nota 4 ottobre 2010).
Ad una regione, che aveva chiesto chiarimenti per costituire la propria anagrafe regionale degli studenti, il Garante, dopo aver precisato che il sistema nazionale delle anagrafi è composto dall’anagrafe nazionale degli studenti, dalle anagrafi regionali degli studenti e dalle anagrafi comunali della popolazione, in particolare ha evidenziato che il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca ha adottato, sentito il Garante (Parere 16 giugno 2010 [doc. web n. 1734404]), un decreto con il quale ha istituito l’anagrafe nazionale degli studenti, individuando i tipi di dati che devono confluirvi ed i soggetti legittimati ad accedervi (d.m. 5 agosto 2010) (Nota 24 settembre 2010).