Sinergie di Scuola

L'Ufficio scolastico provinciale di Torino ha recentemente trattato una problematica molto diffusa: la comunicazione alla competente Ragioneria territoriale dello Stato di fatti che comportano riduzione o sospensione del trattamento economico. Capita infatti molto spesso che le Ragionerie siano costrette a procedere  con recuperi di crediti erariali dovuti al tardivo invio all’ufficio preposto al pagamento degli emolumenti del personale della scuola, di eventi che comportano la riduzione o sospensione del trattamento economico (es. assenze per congedi parentali, part – time, assenze per malattia con assegni ridotti, aspettative senza retribuzione ecc.).

Con la circolare n. 367 del 21/11/2013 l'Ufficio ha ricordato che l’art. 31 comma 1 del D.P.R. 429/1986 prevede testualmente “1. Per il pagamento degli stipendi amministrati con ruolo di spesa fissa non occorrono espresse attestazioni dei capi degli uffici di appartenenza degli impiegati, in ordine alla prestazione del servizio da parte degli impiegati stessi. I predetti funzionari hanno l'obbligo di dare distinta ed immediata comunicazione alla competente direzione provinciale del tesoro di ogni fatto che comporta riduzione o sospensione del trattamento di attività dei loro dipendenti.”.

I Dirigenti scolastici sono pertanto invitati a vigilare affinché tale adempimento sia sempre e tempestivamente effettuato perché il ritardo comporta la necessità e a volte la difficoltà di recuperare quanto indebitamente, ma senza alcuna responsabilità soggettiva, percepito dal personale.

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