Il Miur ha trasmesso al Mef la nota prot. n.17162 del 10/06/2015 con la quale chiede al Ministero delle Finanze di diramare delle indicazioni nazionali che possano permettere, dove ciò non fosse avvenuto, il pagamento della supplenza nei casi in cui risulti corrispondente il soggetto nominato fino all'avente titolo ai sensi dell'art. 40 della Legge 449/97 con quello risultato, con l'aggiornamento delle graduatorie, destinatario del contratto di lavoro a tempo determinato per la durata non inferiore ad un anno.
Il riferimento è all'art. 59 del C.C.N.L.2006/09 del comparto Scuola, il quale prevede che "Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità delle sede. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali."
Per una serie di motivazioni, l'aggiornamento e quindi la pubblicazione delle graduatorie di istituto del personale Ata per il triennio 2014/16 è avvenuto ad anno scolastico inoltrato. Per tale ragione, il Miur con nota prot. 8921 del 8 settembre 2014, nel comunicare che le domande di aggiornamento del personale Ata interessato potevano essere prodotte - in modalità cartacea - entro l'8 ottobre 2014, ha previsto che nelle more dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, potevano essere conferite supplenze fino all'avente titolo, ai sensi dell'art. 40 della Legge 449/97. Nella nota veniva precisato che le citate supplenze potevano essere attribuite, inoltre, al personale Ata di ruolo ai sensi dell'art. 59 del CCNL comparto Scuola.
A fronte della situazione sopra descritta e delle conseguenti istruzioni comunicate con la citata nota del 8 settembre 2014, il comportamento delle Ragionerie Territoriali dello Stato è risultato difforme per quanto riguarda la richiesta di registrazione dei contratti di lavoro ad opera dei Dirigenti scolastici interessati.
Per tale ragione il Miur chiede al Mef di intervenire con delle indicazioni uniformi su tutto il territorio nazionale, onde evitare l'insorgere di contenziosi.
Oltre a questi casi, il Miur segnala residuali ipotesi sia di soggetti nominati con supplenze fino all'avente titolo confermati con supplenza annuale ai sensi dell'art. 59 del CCNL, ma su diverso posto su altra istituzione scolastica, sia di supplenti nominati fino all'avente titolo che non siano risultati confermati sul medesimo o altro posto a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive. Anche per tali ultime situazioni sono numerosi i casi di contenzioso che spesso vedono soccombente l'Amministrazione.