Con nota 7863 dell'1/04/2021 il MI ha fornito indicazioni per i contratti di supplenza breve e saltuaria a copertura di posti lasciati liberi da lavoratori “fragili”, con riferimento in particolare alla proroga al 30 giugno 2021 delle previsioni di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis del D.L. 18/2020.
In proposito, il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. “Decreto sostegni”), entrato in vigore il 23 marzo 2021, ha esteso l’applicazione delle disposizioni contenute nella suddetta norma fino al 30 giugno 2021 (la data era precedentemente fissata al 28 febbraio 2021).
In particolare, al comma 2 è previsto che “Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto […]”, e al comma 2-bis viene precisato che “A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
La normativa di cui sopra trova applicazione senza soluzione di continuità, e dunque, con decorrenza retroattiva a partire dal 1° marzo 2021, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del D.L. 41/2021.
Premesso quanto sopra, e tenuto conto del rifinanziamento per la sostituzione del personale delle Istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al succitato articolo 26, commi 2 e 2-bis, il MI comunica che verrà nuovamente attivata sul SIDI l’apposita funzione per la registrazione dei contratti di sostituzione in questione, che prevede la tipologia di contratto N19 con apposizione del flag “su lavoratore fragile”, in modo da consentire anche un monitoraggio della spesa.
La sostituzione del personale scolastico fragile che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile può essere effettuata solo nei casi in cui sia necessaria per l’erogazione del servizio scolastico. È rimessa, pertanto, al Dirigente scolastico la valutazione della sussistenza dei relativi presupposti.
Inoltre sarà conseguentemente prorogata fino al 30 giugno 2021 la rilevazione di cui all’avviso SIDI del 4 marzo 2021, dal titolo “Rilascio Funzioni - Rilevazione contratti di supplenza breve e saltuaria in sostituzione di lavoratore fragile”.