Nel rispondere a due quesiti della Sezione regionale di controllo della Liguria, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno emesso la Deliberazione n. 21/CONTR/11 del 5 aprile 2011 relativamente all’uso del mezzo proprio e alla possibilità di corrispondere al dipendente un rimborso spese.
Al riguardo, con riferimento al primo dei due quesiti posti (possibilità, da parte dell’Amministrazione, di continuare ad autorizzazione l’utilizzo del mezzo proprio), la Corte richiama la propria deliberazione n. 8/CONTR/2011 del 16 dicembre 2010 con la quale è stato chiarito che, “a seguito dell’entrata in vigore del disposto dell’art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, il dipendente può ancora essere autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988, anche nell’ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell’interesse pubblico”.
Se, infatti, le Amministrazioni non rispettassero questa limitazione, di fatto si svuoterebbe di significato la portata dell’innovazione introdotta dall’art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, considerato che anche nel sistema pregresso, l’uso del mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un’accurata valutazione dei benefici per l’ente.
Con riferimento alla possibilità di corrispondere eventualmente al dipendente le relative spese sostenute, anche attraverso una regolamentazione interna che la disciplini sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988, la Corte dispone che non è soluzione percorribile e che tale modo di operare costituirebbe una chiara elusione del dettato e della ratio della norma.
È però possibile, per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione, ricorrere a a regolamentazioni interne volte a disciplinare forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto. Quanto sopra al fine anche di evitare i rischi del ricorso a soluzioni applicative che, pur formalmente rispettose delle norme, si pongano in contrasto con la ratio stessa della disposizione in esame (ridurre i costi degli apparati amministrativi), in quanto idonee a pregiudicare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa o a comportare un incremento dei costi (ricorso ad autovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, etc.).