Il MI è intervenuto recentemente con una nuova FAQ riguardante il possesso del Green pass per le uscite didattiche.
Con riferimento alla disciplina relativa alla situazione emergenziale, cosa devono fare le Istituzioni scolastiche per garantire la partecipazione degli studenti ad eventi pubblici organizzati al di fuori delle medesime? È possibile verificare preventivamente il possesso della certificazione verde da parte degli studenti partecipanti ad uscite didattiche? (aggiornamento 04 ottobre 2021)
Il 23 settembre 2021 il Garante della privacy ha precisato che i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti, direttamente o indirettamente. Ai fini dell’organizzazione delle uscite didattiche che presuppongono l’obbligo della certificazione verde Covid-19, dunque, si ritiene che le Istituzioni scolastiche possano valutare di fornire, prima che sia resa apposita autorizzazione a partecipare all’iniziativa, informazioni agli alunni medesimi e alle rispettive famiglie in merito ai requisiti e alle modalità per l’accesso, previsti dalla vigente normativa emergenziale.
Al riguardo, si rileva, in particolare, che, ai sensi dell’art. 9-bis, commi 1 e 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso - tra gli altri - a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, mostre, sagre e fiere è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del citato D.L. 52/2021, come modificato dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, e dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127. L’art 9-bis in parola, inoltre, al comma 3, prevede che l’obbligo della certificazione verde Covid-19 non si applica ai “soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti” e, dunque, agli alunni al di sotto dei 12 anni di età.
Tanto premesso, le Istituzioni medesime non verificheranno preventivamente il possesso delle richieste certificazioni verdi, il cui accertamento verrà effettuato al momento dell’accesso ai predetti servizi e attività ad opera dei relativi titolari o gestori, ai sensi del comma 4 del summenzionato art. 9-bis.
Si ritiene, peraltro, opportuno che le Istituzioni scolastiche definiscano preventivamente le misure organizzative da adottare nel caso in cui gli alunni siano sprovvisti di certificazione verde valida al momento dell’ingresso ai suddetti eventi.