Uno dei principali punti controversi della normativa attualmente vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs 106/2009) riguarda la nomina del medico competente nelle istituzioni scolastiche.
Per rispondere ai numerosi quesiti ricevuti, l’Usr per la Lombardia ha trasmesso alle scuole la circolare prot. n. 14822 del 9/10/2013, con la quale sintetizza la normativa in materia e fornisce indicazioni operative.
Secondo l’interpretazione dell’Ufficio scolastico, gli artt. 2, 18, 25, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. affiderebbero al medico competente una duplice funzione: una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, che consiste in sostanza nello svolgimento dei compiti-obblighi di cui all’art. 25 (fra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi), e l’altra finalizzata alla gestione dell’eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerga appunto a seguito della valutazione dei rischi (art. 18).
Al riguardo, l’art. 28, comma 2, alla lett. e), richiede esplicitamente al datore di lavoro di indicare nel documento di valutazione dei rischi il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione stessa.
Non è corretto, a detta dell’Usr, ritenere la maggioranza delle scuole luoghi di lavoro privi di rischi tali da non rendere necessaria la sorveglianza sanitaria, anche perché sono proprio la presenza e il parere del medico competente che possono determinare se la scuola che si considera sia o meno compresa tra gli ambienti di lavoro in cui la sorveglianza sanitaria è necessaria.
Nella maggioranza delle scuole, il Dirigente scolastico provvede autonomamente ad effettuare una valutazione dei rischi presenti nel suo ambiente di lavoro di riferimento, per decidere poi, sempre autonomamente, se nominare o meno il medico competente.
Questa è, invece, la prassi corretta da seguire: il Dirigente scolastico deve interpellare preventivamente un medico competente, in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, affinché visiti i luoghi di lavoro (art. 25, comma 1, lett. l) e collabori con il datore e con l’eventuale RSPP nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nell’istituzione scolastica.
Solo dopo sarà lo stesso medico ad esprimere un parere qualificato circa la necessità o meno, così come espressamente indicato nell’art. 25 comma 1 lettera a), di nomina di un medico competente al quale affidare la sorveglianza sanitaria obbligatoria, che tra l’altro può essere anche affidata ad altro e diverso medico.
Ma quali sono i rischi principali in un’istituzione scolastica?
L’Usr li riassume così:
- rischio chimico (collaboratori scolastici, insegnanti impiegati in attività tecnico pratiche, assistenti di laboratorio, studenti)
- rischio biologico (personale scolastico)
- rischio movimentazione carichi (collaboratori scolastici, personale della scuola dell’infanzia e insegnanti di sostegno)
- rischio videoterminali ( personale di segreteria, insegnanti e studenti nelle ore di laboratorio)
- rischio rumore (insegnanti)
- rischio stress lavoro-correlato (numerosissimi gli studi che attestano l’esposizione delle cosiddette helping profession a fenomeni di usura psicofisica)
- rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza
In aggiunta, l’attività di insegnamento rientra a pieno titolo tra le 14 attività lavorative per le quali, data la loro rischiosità, è fatto espresso divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
L’Usr invita così a non sottovalutare l’importanza dell’adempimento, vista la severità delle sanzioni penali e amministrative previste, e indica la possibilità di costituire reti di scuole – o di usare a tal fine quelle già esistenti – per l’individuazione di medici competenti che collaborino con i Dirigenti scolastici in primo luogo nella valutazione dei rischi e nella conseguente stesura del DVR.