A seguito del blocco dei viaggi di istruzione si è provveduto ad annullare gran parte delle uscite in quanto prenotate e da doversi espletare in questo periodo di chiusura delle scuole. Come ci si deve comportare con i CIG presi in fase di prenotazione: vanno cancellati, o modificati d’importo per quelli per cui si erano versati acconti?
Stesso problema emerge anche per i contratti stipulati con esperti esterni per i quali non è iniziata nessuna attività e sono già stati rescissi i rispettivi contratti. Come ci si deve comportare con i CIG già presi?
Il CIG è un codice alfanumerico – generato dal sistema SIMOG (Sistema informativo monitoraggio gare) dell’Autorità – che ha lo scopo di consentire:
- l’identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente e il suo monitoraggio;
- la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso;
- l’adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti e agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato.
Relativamente all’annullamento di un CIG già preso (si ritiene sia un CIG semplificato), le FAQ dell’ANAC sono chiare (le medesime informazioni sono riportate sull’Help Desk Amministrativo Contabile di SIDI):
A7.1. Che cosa è il CIG Semplificato, detto anche Smart CIG?
L’Autorità ha reso disponibili alcune semplificazioni nella procedura di rilascio del CIG, al fine di agevolare gli adempimenti della stazione appaltante con riguardo soprattutto agli appalti di modesto valore economico. In particolare, la stazione appaltante può acquisire il CIG introducendo un numero ridotto di informazioni:
- per i contratti di lavori, servizi e forniture, inclusi i contratti di cui agli artt. 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) e 19 (Contratti di sponsorizzazione) e all’Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del Codice dei contratti pubblici, di importo inferiore a 40.000 euro [...]
A7.1.2. È possibile annullare un CIG acquisito in modalità semplificata?
È sempre possibile annullare il CIG acquisito in modalità semplificata.
Questo naturalmente se la procedura è stata annullata e gli eventuali acconti saranno restituiti, come si può desumere dalle FAQ MIUR:
5. Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate?
Sì. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 fa espresso riferimento al Codice del turismo, all’art. 41, comma 4, che prevede il recesso senza penale prima dell’inizio del pacchetto di viaggio).
Concludiamo dicendo che non deve essere fatta richiesta CIG per gli esperti esterni, poiché il CIG è relativo solo agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, non per le prestazioni d’opera, come nel caso degli esperti esterni (art. 2222 codice civile). Anche in questo caso quindi i CIG già presi vanno annullati, non solo perché non c’è la prestazione d’opera ma soprattutto perché non sono giustificati.
La nota 562 del 28/03/2020 prevede che “per quanto attiene alla concessione dei dispositivi in comodato d’uso gratuito agli studenti si richiamano i compiti e le funzioni del consegnatario disciplinati all’art. 30 del D.I. 129/2018”. Il contratto deve dunque essere firmato dal DSGA?
La competenza alla firma di un contratto non è del DSGA, ma del Dirigente scolastico. Infatti, se è vero che l’art 30, comma 1, lett. e del D.I. 129/2018 affida al consegnatario l’obbligo di vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, l’art. 45, comma 2 del medesimo Regolamento affida invece al Consiglio la competenza a deliberare criteri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente scolastico delle seguenti attività negoziali:
d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali beni o siti informatici appartenenti alla IS o in uso alla medesima.
Inoltre, è solo il Dirigente scolastico che ha poteri di rappresentanza dell’Istituzione scolastica verso l’esterno.
Qui si tratta di un contratto tra la scuola e la famiglia o lo studente, e la scuola non può essere rappresentata che dal suo Dirigente.
La stipula di un contratto è attività negoziale e, a meno che il Dirigente scolastico non abbia delegato o non deleghi al DSGA questa attività negoziale, è lui che deve esercitarla.
Come si devono considerare le assenze per malattia del dipendente nel periodo di sospensione delle attività didattiche?
Il Decreto-Legge n. 9 del 2/03/2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, contiene disposizioni importanti per il pubblico impiego. Segnaliamo, in particolare, l’art. 19, che si occupa di assenze dovute a Coronavirus.
Nel dettaglio:
- Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, dovuta al Covid-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
- All’art. 71, comma 1, del Decreto-Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6/08/2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole «di qualunque durata,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),». In pratica, non si dovranno applicare le decurtazioni stipendiali previste dal Decreto Brunetta.
- Fuori dei casi previsti al punto 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L’Amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.