Sinergie di Scuola

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Il 31 dicembre 2024 scade la convenzione di cassa in essere, sottoscritta il 1° gennaio 2021 con durata quadriennale. In considerazione della valutazione positiva nella gestione del servizio da parte dell’operatore economico che attualmente lo gestisce, si vorrebbe procedere ad inoltrare solo a questo una richiesta di preventivo e procedere poi all’affidamento diretto per altro quadriennio, se l’importo dell’affidamento si mantiene al di sotto dei 5.000 euro.

Le motivazioni a sostegno della deroga all’applicazione del principio di rotazione sono:

  • esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, valutazione positiva dei tempi di lavorazione degli ordinativi;
  • elevata professionalità e competenza del personale dipendente dell’Istituto di credito nella gestione dell’Ordinativo Informatico Locale (OIL);
  • possesso da parte del personale amministrativo delle capacità esecutive fondamentali, nell’utilizzo dell’applicativo informatico messo a disposizione dallo stesso Istituto di Credito, tali da rendere le procedure ormai consuete e quindi vantaggiose in termini di tempi di realizzazione e di efficacia delle operazioni;
  • prezzo competitivo/nella media dei prezzi applicati da altri operatori per Istituti scolastici di dimensioni analoghe (verifica effettuata consultando le determine pubblicate su siti ufficiali di altre scuole);
  • l’impegno di spesa per i 4 anni si mantiene al di sotto dei 5.000 euro.

A differenza del D.Lgs 50/2016, il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023) dedica un intero articolo al principio di rotazione, l’art. 49 che così recita:

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all’art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

6. È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Vediamo quindi che l’applicazione del principio di rotazione, già presente nei precedenti Codici e oggetto di indicazioni puntuali da parte di ANAC, viene ribadita, ma in modalità più precisa e nello stesso tempo più elastica. Se infatti nell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 il principio era solo enunciato e poi ripreso nel dettaglio nelle Linee guida n. 4 ANAC, ora – con l’art. 49 del D.Lgs. 36/2023 – le modalità di applicazione sono previste direttamente e compiutamente.

Dall’analisi di tale articolo si evince che il principio di rotazione degli affidamenti non si applica:

  • nel caso in cui l’oggetto del contratto rientri in settore merceologico [...] categoria di opere, oppure settore di servizi diversi da quello immediatamente precedente (art. 49, comma 2);
  • nel caso in cui l’importo del nuovo affidamento ricada in una fascia di importo diversa rispetto a quello precedente (comma 3);
  • nelle procedure ordinarie su bando o negoziate “di tipo aperto”, cioè senza limiti al numero di operatori economici (comma 5).

Giova a tal fine ricordare la necessità di avere un apposito regolamento di istituto, deliberato dal Consiglio di Istituto, che fissi le fasce dei valori economici rispetto alle quali applicare il principio di rotazione.

A titolo informativo si richiamano le Linee guida n. 4 ANAC che indicano alle stazioni appaltanti l’utilizzo delle seguenti fasce per servizi e forniture:

  1. fino a 5.000 euro;
  2. da 5.001 fino a 20.000 euro;
  3. da 20.001 fino a 39.999 euro;
  4. da 40.000 fino a 143.999 euro (ora 139.999 euro);
  5. da 144.000 fino a 220.999 euro (ora 214.999 euro).

Viceversa, il principio di rotazione degli affidamenti può essere motivatamente derogato:

  • con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto (art. 49, comma 4), ovviamente per i contratti di importo pari o superiore ai 5.000 euro;
  • per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (comma 6).

Si ritiene pertanto che il rinnovo della convenzione possa avvenire con determina di affidamento diretto, adeguatamente motivata, in quanto la norma intende favorire la semplificazione e velocizzazione dei contratti “di importo minimo”, inferiori cioè a 5.000 euro.

La motivazione va riferita a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 49 (valore “minimo” del singolo affidamento), dato che i requisiti per la deroga previsti al comma 4 (struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto) devono essere concorrenti e non alternativi tra loro, cioè devono essere tutti presenti (accurata esecuzione de contratto ma anche struttura del mercato ed effettiva assenza di alternative – vedi parere n. 58 del 15/11/2023 funzione consultiva ANAC, a pag. 3).

È infine il caso di ricordare che i contratti pluriennali come quello in argomento devono essere oggetto di apposita delibera del Consiglio di Istituto – vedi art. 45, comma 1, lett. d del D.I. 129/2018:

1. Il Consiglio d’istituto delibera in ordine:

[...]

d) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale.

 

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