Un collaboratore scolastico si assenta dal 26 agosto 2021 a vario titolo, alternando assenza per malattia, permessi Legge 104/92 e congedo straordinario biennale per assistenza al figlio disabile grave.
Le giornate di sabato e domenica ricadenti tra un periodo e l’altro non vengono mai giustificate anche se di fatto dal 26 agosto 2021 non vi è mai stata ripresa in servizio.
È legittimo? La circolare 1/2012 della Funzione Pubblica e varie circolari INPS prevedono che due differenti periodi di congedo straordinario ai sensi del Decreto 151/2001, intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo dei giorni anche i giorni festivi e sabati cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi.
Qual è la giusta interpretazione?
Oltre alla Funzione Pubblica e all’INPS, anche l’ARAN con proprio Orientamento del 30/04/2014 ha confermato che (anche nel caso di servizio part-time):
Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l’articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi.
L’Orientamento potrebbe sembrare poco coerente: si contano come congedo biennale i sabati e le domeniche che vengono subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi, oppure non si contano, se il lunedì successivo a un congedo che termina il venerdì si verifica un’assenza diversa (malattia del dipendente o del figlio)?
Per capire meglio occorre fare qualche esempio:
Esempio 1
Assenza ininterrotta per congedo biennale da mercoledì 26 agosto a venerdì 6 novembre + ripresa di servizio lunedì 9 novembre: sabato 7 e domenica 8 non si contano.
Esempio 2
Assenza ininterrotta per congedo biennale da mercoledì 26 agosto a venerdì 23 ottobre + assenza per malattia del dipendente (o del figlio) da lunedì 26 ottobre fino a venerdì 6 novembre + ripresa di servizio lunedì 9 novembre: sabato 25 e domenica 26 ottobre (intervallo tra congedo biennale e congedo per malattia) + sabato 7 e domenica 8 novembre (intervallo tra assenza per salute e ripresa di servizio) non si contano.
Esempio 3
Assenza per congedo biennale da mercoledì 26 agosto a venerdì 25 settembre + 3 gg. permesso L. 104/92 da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre + 2 gg. Permesso L. 104/92 da giovedì 1 a venerdì 2 ottobre + congedo biennale da lunedì 5 ottobre a venerdì 30 ottobre + Permesso L. 104/92 da lunedì 2 a mercoledì 4 novembre + gg. 2 malattia del dipendente giovedì 5 e venerdì 6 novembre + ripresa di servizio lunedì 9 novembre: si contano come congedo biennale sabato 26 e domenica 27 settembre + sabato 3 e domenica 4 ottobre perché sono ricompresi tra i periodi di congedo biennale; NON si contano sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre + sabato 7 e domenica 8 novembre perché sono i giorni intercorrenti tra diverse tipologie di congedo (permessi Legge 104 e malattia) subito prima della effettiva ripresa di servizio.
In sintesi: è necessario attendere l’effettiva ripresa di servizio e fare un calcolo a ritroso, comprendendo nei giorni di congedo biennale i sabati e le domeniche che si trovano all’interno del periodo che va dal primo giorno di congedo biennale richiesto (26 agosto) fino all’effettiva ripresa di servizio, con esclusione invece di quei sabati e domeniche che “intervallano” le assenze di tipologia diversa dal congedo biennale richieste immediatamente prima della ripresa di servizio.
Di conseguenza, quando un dipendente alterna tipologie varie di assenze senza prendere effettivo servizio, e – talvolta – senza produrre né richiesta né documentazione per i giorni di sabato e domenica (se lavora su cinque giorni), la scuola deve procedere, al momento della effettiva ripresa di servizio del dipendente, emettendo un decreto riepilogativo, ben articolato, che indichi i periodi di congedo biennale e di altro tipo richiesti, includendo d’ufficio nel congedo biennale i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi compresi tra il primo giorno (26 agosto) e l’ultimo giorno di congedo biennale fruito – anche in modo frazionato – senza riprendere servizio.
È molto importante essere precisi e dettagliati nel decreto riepilogativo di concessione congedo (che può essere l’ultimo di una serie, se i periodi sono spezzati e per ogni periodo è stato fatto un decreto), in quanto si tratta di decreti soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della competente Ragioneria Territoriale dello Stato, dato che il congedo biennale incide sul rapporto di lavoro (interrompe la carriera, non è valido per ferie e tredicesima mensilità ed è coperto da contribuzione figurativa con diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione).
Il controllo della RTS servirà anche a fugare eventuali dubbi residui.
Per quanto riguarda il supplente, per i sabati e le domeniche che non vengono conteggiati al titolare come congedo biennale, avrà solo il riconoscimento economico se ha prestato servizio con orario completo da lunedì a venerdì, mentre si ritiene possa essergli conferita la supplenza per i sabati e le domeniche che risulteranno essere ricomprese nel congedo biennale.
Può servire a una migliore comprensione anche questo Orientamento ARAN:
Qual è l’esatto computo dei periodi di congedo parentale chiesti dal personale della scuola per ciascuno dei propri due figli, dal lunedì al venerdì per il primo figlio e dal lunedì al venerdì successivi per il secondo? Ai fini del computo del predetto periodo, debbano essere considerati anche il sabato e la domenica, in osservanza delle precisazioni dell’art. 12, comma 6, del CCNL Scuola 2006-2009?
Nel merito del quesito, si ritiene opportuno rilevare che l’art. 12 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, al comma 6, espressamente dispone che i periodi di congedo parentale «nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice». L’aver considerato i giorni festivi o, comunque, non lavorativi ricompresi all’interno dell’istituto del congedo parentale comporta che, sotto il profilo contrattuale, il calcolo di tale periodo di assenza debba effettuarsi tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto.
Diverso è, invece, il caso prospettato da codesto istituto, in quanto la/il dipendente chiede due periodi di congedo riferiti a bambini diversi.
L’ipotesi in esame, a parere della scrivente Agenzia, è assimilabile al caso di fruizione di due diversi istituti con la conseguenza che se la/il dipendente riprende effettivamente servizio il lunedì successivo al secondo periodo di congedo parentale le giornate di sabato e domenica non rientrano nel computo del congedo parentale.
A fortiori, si richiama sia la circolare n. 2/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che con riferimento al congedo biennale così chiarisce «Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate [il sabato e la domenica] non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio», sia il messaggio INPS 19772 del 18/10/2011, che nel fornire ulteriori precisazione per i criteri di computo e indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. del D.Lgs. 151/2001, ritiene non computabili il sabato e la domenica compresi in un periodo unico di assenza ma fruita ad altro titolo.